Attestati di Prestazione Energetica e Attestati di Qualificazione Energetica

 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE):

l' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), Obbligatorio per tutti i tipi di intervento definiti dal Dlgs 192/05 ad escluzione delle ristrutturazioni parziali ed indispensabile per ottenere la fine lavori.

L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa.

Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell’efficienza energetica comporta vantaggi per l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale. Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati.

Perchè fare il certificato energetico?

L'APE, non è piu obbligatorio ma necessario per non subire sanzioni amministrative pecunarie, anche se per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica,

l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:

  • Aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi al momento della vendita o dell'affitto. Risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell' edilizia ad alto risparmio energetico.
  • Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da CO2
 
L' A.P.E. non è più obbligatoria allegarla ai  contratti di locazione

L’entrata in vigore del D.L. “Destinazione Italia”, dello scorso 23 dicembre 2013, ha modificato la disciplina dell’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) nei contratti di compravendita e di locazione immobiliare.

Dal 23 dicembre scorso la mancata allegazione dell’A.P.E. nei contratti traslativi di proprietà e nei contratti di locazione di beni immobili costituirà solamente un obbligo punibile con l‘applicazione di una sanzione amministrativa. In pratica, non vi sarà più la nullità del contratto per mancanza dell’attestazione energetica dell’edificio.

Questo è quanto previsto dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, il c.d. “decreto destinazione Italia”, il quale ha introdotto un nuoco comma 3 all’articolo 6, D.Lgs 19 agosto 2005, n.192, sostituendo per intero i precedenti commi 3 e 3-bis, sancendo che:

 

Ecco gli obblighi relativi all’attestato di prestazione energetica:

- Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono “rendere disponibile” al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)
- In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente
- In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore
- In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario (recte: locatore) deve fornire “evidenza” della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità
- Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita “apposita clausola” con la quale l’acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
- In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica
- Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente

Seguono le sanzioni amministrative in caso di omesso attestato di prestazione energetica:

- In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro
- In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro
- Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in “apposita clausola”) o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro
- In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in “apposita clausola”) comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni
- In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, “il responsabile dell’annuncio” è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Ci tengo a precisare l’importanza per le agenzie immobiliari, di quest’ultimo punto: nei vostri annunci, dovete sempre indicare i parametri energetici dell’annuncio

In pratica, adesso le nuove disposizioni consentono la non allegazione dell’A.P.E. nei contratti di locazione di singole unità abitative. In questo caso basterà l’inserimento di una clausola all’interno del contratto dove locatore o locatario dichiarano di aver ricevuto la documentazione sulla prestazione energetica dell’edificio, che dovrà comunque essere prodotta da un professionista del settore (ingegneri, architetti o geometri). Negli altri casi l’A.P.E. resta un allegato obbligatorio al momento della registrazione del contratto, tuttavia è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate che non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo al momento della registrazione.

In ogni caso, i controlli sulla corretta applicazione dell’A.P.E sui contratti relativi al trasferimento o alla locazione immobiliare saranno svolti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, al momento della registrazione del contratto stesso.

Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall'APE (attestato di prestazione energetica).

Quanto costa?

I consigli per ottenere un buon servizio :

  • Chiedere preventivi valutando l'affidabilità del certificatore
  • L' importanza dell 'affidabilità del certificatore è importante anche per la sicurezza, che utilizzino software aggiornati e certificati ITC (https://www.cti2000.it/) se cosi non fosse, in caso di controllo  la certificazioni risulterebbe nulla, con la possibilità di subire una sanzione amministrativa pecunaria;
  • Assicurarsi che nel preventivo siano specificati tutti i costi compresi IVA, costi di spedizione, spese ed altri costi aggiuntivi;
  • Diffidare da prezzi eccessivamente bassi;
  • Diffidare da coloro che non effettuano il sopralluogo;
  • Controllare sempre negli attestati (APE), che sia compilato lo spazio delle raccomandazioni, necessarie per fornire indicazioni riguardo gli interventi migliorativi sull'edificio e la calsse Energetica raggiungibile. Compilarle sono obbligatori, a meno che il tempo di ritorno economico dell'investimento, non risultassero maggiori di 10 anni.  

 

 

L'attestato di Prestazione Energetica non deve essere considerato solo un certificato, dove c'è scritta la classe energetica del proprio edificio da allegare  alla documentazione per avere una validità di un contratto di locazione o vendita, ma è uno strumento necessario per sapere le condizioni energetiche del proprio immobile, per poter intervenire in maniera adeguata ed avere sotto controllo i fabbisogni energetici degli edifici. Migliore è la classe energetico del vostro edificio e minore sarà la spesa che andrete ad affrontare negli anni per mantenere le condizioni standard di comfort abitativo.

 

 

Contatti

Geom. Marco Serranti STUDIO TECNICO

marcoserranti@libero.it

Via Nuova, 3 - 05016 FICULLE (TR)

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